NB: A seguito dell’assemblea dei soci in data 1 Settembre 2020 dove si è deliberato il cambio di nome, l’associazione ha preso i nome di Associazione Quartiere 5 Pro Loco di Rimini Nord APS
STATUTO
“QUARTIERE 5 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
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Art. 1 – Denominazione
È costituita con sede a Rimini in via Naiadi, 2 l’Associazione culturale denominata “QUARTIERE 5 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, che in sigla potrà essere anche denominata anche come “QUARTIERE 5 APS” regolata dalle leggi in materia e dalle norme del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione si propone di svolgere e realizzare attività culturali e di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare l’Associazione potrà:
- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Rimini Nord e la qualità della vita dei residenti;
- stimolare e promuovere l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l’offerta turistica di Rimini Nord attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico – didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
Ai sensi dell’art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l’associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di enti e associazioni, di organismi di ricerca nazionali e internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.
L’Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici o privati.
L’Associazione, inoltre, può essere regolarmente affiliata o consorziarsi agli organismi nazionali ed internazionali o alle associazioni con cui intende collaborare.
Art. 3 – Risorse economiche – Fondo comune
L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Membri dell’Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci ordinari e tutte le persone fisiche che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Art. 5 – Categorie di soci.
Il numero di soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con il rilascio della tessera e l’iscrizione a libro Soci. L’iscrizione per i successivi anni si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa. Le categorie dei Soci sono le seguenti:
Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti – doveri dei Soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.
Soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo i requisiti sopra descritti, facciano domanda di ammissione e la stessa venga accolta dal consiglio direttivo;
Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta:
- piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- la facoltà di utilizzare la Sede Sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative, e il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell’Associazione.
Il Socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di socio può avvenire per:
- morosità;
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- per comportamento scorretto
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.
Le attività svolte dai Consiglieri in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, a titolo assolutamente gratuito e volontario.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
La qualifica di socio ordinario e onorario si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- per esclusione;
- per decesso.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata a tal scopo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio sia ordinario che onorario senza necessità di alcuna formalità.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
- a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosso dall’Associazione;
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, organo facoltativo.
Art. 9 – L’Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo ei tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad esigenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- proporre la nomina dei Soci Onorari all’Assemblea dei Soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- eleggere il Comitato d’Onore.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di tre giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Art. 12 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art. 13 – Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Art. 14 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.
Art. 15 – Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, operanti in identico e analogo settore, oppure alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 16 – Attività retribuita dei soci
L’attività dell’Associazione dovrà reggersi prevalentemente sull’attività volontaria dei soci. Tuttavia, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 c.5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 17 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle normative vigenti in materia.